Sez. 5, Sentenza n. 1675 del 14/06/1984 Cc. (dep. 27/06/1984) Rv. 165023 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - MOMENTO DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI APERTURA - COINCIDENZE - FATTISPECIE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - MOMENTO DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI APERTURA - COINCIDENZE - FATTISPECIE.*
Il momento di apertura del dibattimento coincide con la dichiarazione, effettuata dal Presidente (o dal pretore) dopo che siano stati espletati gli accertamenti relativi all'avvenuta Costituzione delle parti con i loro difensori ed alla lettura dell'atto in cui è contenuta l'imputazione. (Conf mass n 130351; (Conf mass n 130352).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)