Sez. 5, Sentenza n. 13462 del 27/07/2012 (Rv. 623505 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione stragiudiziale del rapporto tributario - Perfezionamento - Riscontro positivo dell'Ufficio finanziario - Necessità - Conseguenze nel giudizio tributario - Dichiarazione della cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fattispecie relativa alla definizione delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità a norma dell'art. 1, comma 480. lett. c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di definizione stragiudiziale del rapporto tributario, ai fini del perfezionamento della fattispecie non è sufficiente il versamento della somma prevista dalla legge da parte del contribuente, ma è sempre necessario un fatto dimostrativo dell'esito positivo dei risconti effettuati dall'ente impositore relativamente alla corrispondenza di tale versamento ai presupposti legali o alle condizioni individuate dalla norma di legge, eventualmente attraverso la comunicazione della avvenuta adozione dei provvedimenti di revoca dell'atto impositivo o di sgravio del ruolo. Ne consegue che, in difetto dell'avvenuto riscontro positivo dell'Amministrazione, rilevabile anche di ufficio, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere in dipendenza di norme sul condono in relazione ad un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo. (Principio affermato in riferimento a fattispecie relativa alla definizione delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità a norma dell'art. 1, comma 480. lett. c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 480 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 20 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)