Sez. 5, Sentenza n. 14001 del 22/09/2003 (Rv. 567054 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Finalità - Trascrizione di parte della sentenza impugnata - Unione al ricorso mediante spillatura - Equivalenza - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il disposto dell'art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; tale prescrizione può ritenersi osservata quando nel ricorso sia stata integralmente riportata l'esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata; e per i fini indicati è inevitabile l'equivalenza fra la "trascrizione" della (parte espositiva della) sentenza impugnata e la unione tramite "spillatura" dello stesso provvedimento (a maggior ragione se in fotocopia integrale), trattandosi di un divario attinente al solo segno grafico utilizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)