Sez. 5, Sentenza n. 1957 del 03/02/2004 (Rv. 569847 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Mediante fotocopiatura della sentenza di appello e suo inserimento nel corpo del ricorso - Sufficienza - Condizioni - Adeguata indicazione nella sentenza di merito dei fatti di causa rilevanti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il disposto dell'art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato anche mediante la fotocopiatura della sentenza di appello ed il suo inserimento nel corpo del ricorso, in ragione del principio della libertà di forme che caratterizza il processo civile. Nondimeno, l'esposizione, pur sommaria, dei fatti di causa dovrà considerarsi carente, con conseguente inammissibilità del ricorso, qualora la sentenza impugnata non contenga, a sua volta, una sufficiente indicazione dei fatti della causa rilevanti ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)