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Sez. 3, Sentenza n. 1787 del 24/07/1961 (Rv. 881423 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - APPREZZAMENTO DI MERITO. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - DIMOSTRAZIONE ANALITICA - NON NECESSARIA. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI - LIQUIDAZIONE - INTERESSI - DECORRENZA.
Stato
decisa il 1961-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881423-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - APPREZZAMENTO DI MERITO. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - DIMOSTRAZIONE ANALITICA - NON NECESSARIA. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI - LIQUIDAZIONE - INTERESSI - DECORRENZA.

Non è censurabile in Cassazione né l'accertamento, fatto dal giudice di merito, circa la necessità del ricorso al criterio equitativo, per la liquidazione del danno, né l'uso che in concreto il giudice abbia fatto di tale facoltà discrezionale, quando sia stata data congrua ragione del processo logico attraverso il quale si sia pervenuto, con sufficiente approssimazione, alla reintegrazione del danno. Nel procedere a liquidazione equitativa del danno, il giudice non è tenuto ad una dimostrazione analitica delle singole voci, bastando all'uopo che risulti aver egli tenuto presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti in base all'istruzione probatoria. Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento di danni da fatto illecito decorrono di pieno diritto gli interessi, dal giorno dell'illecito, data la loro natura di interessi compensativi; e la generica domanda di risarcimento dei danni, essendo intesa ad ottenere l'integrale risarcimento, comprende implicitamente anche quella degli interessi sulla somma a tale titolo attribuita al danneggiato. Non è inibito al giudice, quando liquida con criterio equitativo l'ammontare del danno da risarcire, di attribuire una somma unica, comprensiva del capitale e degli interessi, valutando, cioè, il danno nel suo complesso, ma, se non venga effettuata siffatta liquidazione globale, del debito-capitale e dei relativi interessi compensativi, gli interessi, stante l'autonomia della loro prestazione rispetto alla somma capitale, sono dovuti a parte; e ciò anche se la liquidazione del debito-capitale sia stata fatta tenendo conto della svalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)