Sez. 3, Sentenza n. 2852 del 30/10/1973 (Rv. 366444 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - CONCESSIONE DEL MUTUO AL COLTIVATORE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DEL NULLAOSTA - RICORSO GERARCHICO AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA - EFFETTO SOSPENSIVO DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - CONCESSIONE DEL MUTUO AL COLTIVATORE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DEL NULLAOSTA - RICORSO GERARCHICO AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA - EFFETTO SOSPENSIVO DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
Il ricorso gerarchico al ministero dell' agricoltura, previsto dallo art 13 del DPR 15 novembre 1965 n 1390, contro il provvedimento dell' ispettorato provinciale o compartimentale della agricoltura che nega il nulla-osta per la concessione del mutuo al coltivatore che intenda esercitare il diritto di prelazione di cui all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, non ha l'effetto di sospendere il termine di pagamento del prezzo stabilito nel settimo comma del citato art 8 legge n 590 del 1965.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 15/11/1965 num. 1390 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)