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Sez. U, Sentenza n. 2323 del 21/06/1976 (Rv. 381114 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO - DOMANDA DI CONCESSIONE DI MUTUO AGEVOLATO E COMUNICAZIONE AL CONCEDENTE - SOSPENSIONE DEL TERMINE - VICENDE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE O ILLEGITTIMITA DEL DINIEGO DI MUTUO O DELLA CONCESSIONE - RIFLESSI SULLA PREDETTA SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381114-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO - DOMANDA DI CONCESSIONE DI MUTUO AGEVOLATO E COMUNICAZIONE AL CONCEDENTE - SOSPENSIONE DEL TERMINE - VICENDE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE O ILLEGITTIMITA DEL DINIEGO DI MUTUO O DELLA CONCESSIONE - RIFLESSI SULLA PREDETTA SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di Esercizio del diritto di prelazione da parte dello affittuario coltivatore diretto, disciplinato dalla legge 26 maggio 1965 n 590, il termine previsto dal sesto comma dell'art 8 della predetta legge, per il pagamento del prezzo di acquisto, rimane sospeso, ai sensi e per la durata di cui al successivo settimo comma, per il solo fatto della presentazione di domanda per la concessione di mutuo agevolato, nonche della tempestiva comunicazione di tale domanda al concedente. In ordine al verificarsi di detta sospensione, pertanto, non spiegano effetto le vicende del procedimento amministrativo relativo alla concessione del mutuo, ne l'eventuale illegittimita del provvedimento che neghi il mutuo, ovvero del provvedimento che conceda il medesimo, nel senso che, come nel primo caso l'affittuario non puo beneficiare di una ulteriore sospensione, cosi nel secondo il concedente non puo contestare il verificarsi della sospensione stessa. (V 2852/73, mass n 366444).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)