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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13356 del 28/05/2018 (Rv. 648642 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative per violazioni in materia tributaria - Applicazione - Colpa - Necessità - Nozione.
Stato
decisa il 2018-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648642-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste in tema di violazioni di norme tributarie, è necessario che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) dell'obbligazione da parte del contribuente sia (almeno) gravemente colposo, ossia, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, caratterizzato da negligenza o imperizia ovvero dall'inosservanza di obblighi posti dalla legislazione tributaria, compresi quelli relativi alle modalità di versamento del tributo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)