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Sez. 5 - , Sentenza n. 6930 del 17/03/2017 (Rv. 643309 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Omessa dichiarazione dei redditi - Illecito del contribuente – Configurabilità - Limiti - Assenza di colpa – Prova a carico del contribuente - Vigilanza sull'adempimento dell'incarico affidato al professionista.
Stato
decisa il 2017-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643309-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)