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Sez. 1, Sentenza n. 4138 del 21/03/2003 (Rv. 561832 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione - Notifica presso l' Avvocatura distrettuale - Nullità - Avvenuta costituzione dell'Amministrazione per il tramite dell'Avvocatura generale - Sanatoria - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561832-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE

Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)