Sez. 1, Sentenza n. 11715 del 01/08/2003 (Rv. 565564 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale - Nullità - Avvenuta costituzione dell'Amministrazione per il tramite dell'Avvocatura generale - Sanatoria - Configurabilità - Rinnovazione della notificazione - Necessità - Esclusione.
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE
Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, rendendo superflua la rinnovazione della notificazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)