Sez. L, Sentenza n. 2460 del 06/02/2006 (Rv. 587044 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Versamento indebito di contributi - Consapevolezza dell'indebito da parte dell'ente previdenziale - Iniziativa giudiziaria del "solvens" per l'accertamento del rapporto di lavoro e del relativo obbligo contributivo - Resistenza in giudizio dell'"accipiens" - Mala fede ex art. 2033 cod. civ. - Rilevanza - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
Nel caso in cui l'ente previdenziale manifesti a chi abbia effettuato un versamento di contributi la consapevolezza di non aver titolo a trattenere le somme versate, mancando il presupposto legale della contribuzione, per insussistenza del rapporto di lavoro in relazione al quale il versamento è stato effettuato, la conseguente situazione di mala fede, rilevante ai fini della regolazione del debito per la restituzione degli interessi, ex art. 2033 cod. civ., non muta di segno e non si trasforma nel suo contrario in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria del "solvens", interessato a far accertare il rapporto di lavoro e il proprio conseguente obbligo contributivo, quanto a tale iniziativa l'"accipiens" si opponga resistendo in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, sulla premessa che alla lettera dell'INPS, contenente l'offerta di restituzione di contributi, i ricorrenti avevano risposto avviando un'azione giudiziaria diretta ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro e, pertanto, incompatibile con la richiesta di restituzione, aveva ritenuto inapplicabile il principio secondo cui la malafede dell'"accipiens", consistendo nella conoscenza dell'indebito, fosse innegabile e non richiedesse prova quanto è lo stesso istituto assicuratore a dichiarare di essere edotto della percezione di contributi non dovuti. La Corte ha ritenuto la resistenza in giudizio dell'istituto, anche in sede di legittimità, incompatibile con una situazione di inconsapevolezza del carattere indebito del pagamento, essendo la resistenza in giudizio fondata sulla contestazione del presupposto per ricevere i contributi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)