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Sez. 5, Sentenza n. 37122 del 12/05/2009 Cc. (dep. 23/09/2009) Rv. 245084 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Informazione ex art. 369 bis cod. proc. pen. - Intervenuta nomina del difensore - Sussistenza dell'obbligo di informazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245084-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA

L'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per l'interrogatorio, non sussiste qualora la persona stessa abbia già provveduto a nominare un difensore di fiducia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)