Sez. 5, Sentenza n. 37122 del 12/05/2009 Cc. (dep. 23/09/2009) Rv. 245084 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Informazione ex art. 369 bis cod. proc. pen. - Intervenuta nomina del difensore - Sussistenza dell'obbligo di informazione - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA
L'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per l'interrogatorio, non sussiste qualora la persona stessa abbia già provveduto a nominare un difensore di fiducia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)