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Sez. 3, Sentenza n. 44022 del 12/11/2001 Cc. (dep. 07/12/2001) Rv. 220607 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Informazione sul diritto di difesa ex art.369 bis cpp - Differenze fra i due istituti - Atti d'indagine "a sorpresa" - Necessità anche dell'informazione sul diritto di difesa - Esclusione - Intervenuta nomina del difensore di fiducia - Obbligo di ulteriore informazione - Esclusione - Rilevanza anche in caso di riunione di procedimenti - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220607-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA

In tema di "informazione di garanzia", prevista dall'art.369 cod.proc.pen., e di "informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa", prevista dall'art.369 bis cod.proc.pen. (art.19 della legge 6 marzo 2001, n.60), mentre la prima deve essere emessa, sia pure non necessariamente prima o contestualmente, quando si procede ad un atto "a sorpresa", la seconda (la cui omissione è espressamente sanzionata con la nullità degli atti successivi)deve esserlo prima dell'invito a rendere interrogatorio o, comunque, prima dell'espletamento di un atto d'indagine cui il difensore abbia diritto di assistere, restando comunque esclusa la necessità di entrambe le informazioni ove esista già agli atti la nomina di un difensore di fiducia nell'unico procedimento o anche in uno solo dei procedimenti poi riuniti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 365, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 365, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)