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Sez. U, Sentenza n. 6669 del 02/06/1992 (Rv. 477493 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Revisione - In genere | Criterio liquidatorio secondo l'andamento effettivo dei lavori o secondo l'andamento lineare - Controversia - Devoluzione al giudice ordinario - Controversa sulla sussistenza del riconoscimento della revisione - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1992-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477493-01

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Revisione - In genere

Dopo il riconoscimento della revisione dei prezzi in favore dell' appaltatore di opera pubblica, la controversia che insorga sull' individuazione del criterio liquidatorio da adottare (nella specie, quello dell'andamento effettivo dei lavori - che tiene conto, per stabilirne la complessiva durata, dei periodi di sospensione, ove essa non sia addebitabile a fatto e colpa dell'appaltatore - o quello dell' andamento lineare, che non considera detti periodi), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché attiene esclusivamente al quantum di un credito già riconosciuto, a differenza delle controversie in ordine alla sussistenza del riconoscimento suddetto, che, implicando la cognizione in ordine a poteri discrezionali della P.A., sono devolute alla giurisdizione amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 326, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 22/02/1973 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)