Sez. U, Sentenza n. 80 del 19/02/1999 (Rv. 523364 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Revisione prezzi - Riconoscimento della revisione da parte della P.A. - Per l'intera opera - Esistenza di periodi di sospensione dei lavori - Per ragioni di pubblico interesse - Controversia sulla computabilità delle variazioni dei prezzi per tali periodi - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
Una volta intervenuto da parte della pubblica amministrazione il riconoscimento, in favore dell'appaltatore di opera pubblica, della revisione dei prezzi con riguardo all'intera opera, la controversia che insorga per avere la pubblica amministrazione, nel procedere a detto riconoscimento, ritenuto di escludere che, ai fini della determinazione dell'ammontare del costo complessivo dell'opera conseguente all'accordata revisione, si debba tenere conto degli incrementi dei prezzi verificatisi durante un periodo nel quale i lavori erano rimasti sospesi per ragioni di pubblico interesse o necessità, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Generale d'appalto delle opere pubbliche, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attiene esclusivamente al quantum del credito già riconosciuto, sulla cui determinazione non sussiste più il coinvolgimento di un potere discrezionale dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)