Sez. 3, Sentenza n. 7247 del 22/03/2013 (Rv. 625599 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio provinciale dell'Ordine professionale - Impugnazione innanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Procedimento - Avviso all'incolpato della convocazione dell'adunanza - Mancata prova dell'avvenuta ricezione - Nullità della decisione della Commissione per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
Sussistendo il diritto dell'incolpato di partecipare, eventualmente anche con l'assistenza del difensore, all'adunanza dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (organo competente a decidere sull'impugnazione proposta avverso il provvedimento del Consiglio provinciale dell'Ordine professionale con il quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare) e, quindi, il diritto di essere informato della data della stessa, secondo l'interpretazione consolidata delle norme regolamentari di cui agli artt. 59 e 62 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 emergente dalla giurisprudenza di legittimità e fondata sull'art. 24 Cost., nell'ipotesi in cui l'incolpato non sia presente, personalmente o per il tramite del difensore, è viziata per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.) la decisione adottata dalla Commissione centrale senza che sia stata acquisita la prova della ricezione da parte dell'incolpato, o da parte del suo difensore, della comunicazione dell'avviso di tale adunanza, comunicazione da farsi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 2, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 59, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)