Sez. U, Sentenza n. 296 del 20/01/1989 (Rv. 461457 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - NATURA GIURISDIZIONALE DI DETTO PROCEDIMENTO - ASSISTENZA DA PARTE DI UN DIFENSORE - FACOLTÀ DELL'INCOLPATO - RICONOSCIMENTO.*
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - NATURA GIURISDIZIONALE DI DETTO PROCEDIMENTO - ASSISTENZA DA PARTE DI UN DIFENSORE - FACOLTÀ DELL'INCOLPATO - RICONOSCIMENTO.*
L'art. 24 della Costituzione, il quale, al fine di assicurare la tutela giurisdizionale, contempla la difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, recepisce un'indefettibile regola della precedente legislazione e la eleva a rango non di norma programmatica, ma di precetto immediatamente operativo, anche con riguardo all'Esercizio del diritto stesso tramite professionista all'uopo abilitato. Pertanto, nel procedimento disciplinare davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, avente natura giurisdizionale, il suddetto precetto costituzionale impone il riconoscimento all'incolpato della facoltà di farsi assistere da un difensore, con la disapplicazione della disposizione regolamentare di cui all'art. 62 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, nella parte in cui nega tale assistenza. (V 2153/88, mass n 458000; (V 1551/62).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)