Sez. 4, Sentenza n. 2445 del 09/10/1997 Cc. (dep. 28/10/1997) Rv. 208787 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO | Nozione - Fattispecie in materia di colpa.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO
La "diversità" del fatto, per cui il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero, va identificata nel fatto storico che, pur rimanendo invariato, giustifichi tuttavia una diversa imputazione ovvero in un fatto che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio: tale non è la semplice specificazione da parte del P.M. della colpa ascritta all'imputato. (Fattispecie in cui il P.M. aveva precisato la "inosservanza delle specifiche regole tecniche" come "violazione dei doveri di direzione e di vigilanza sul personale dipendente incombenti sul primario")
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)