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Sez. 3, Sentenza n. 3253 del 22/02/1996 Ud. (dep. 29/03/1996) Rv. 205778 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO | Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205778-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO

La nozione di "fatto diverso" differenziata da quella di "fatto nuovo" comprende non solo un fatto che integri una diversa imputazione restando storicamente invariato, ma anche quello che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio. Questa interpretazione deriva dall'art. 521 cod. proc. pen., che, contrapponendo la "definizione giuridica diversa" al "fatto diverso", evidenzia il valore di diversità materiale racchiuso nella seconda espressione, ed è confermata dagli artt. 423 primo comma e 521 secondo comma cod. proc. pen., giacché la prima disposizione prevede la contestazione suppletiva perché "il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione" e la seconda prescrive la trasmissione degli atti al P.M., quando, in sede di delibazione, accerta che il fatto da lui riconosciuto è diverso anche "da quello descritto nella contestazione effettuata a norma dell'art. 516 cod. proc. pen.", sicché in entrambe le fattispecie il "fatto diverso" è difforme da quello dell'imputazione ed ha connotati materiali differenti. Pertanto rientra nella nozione di fatto diverso di cui all'art. 516 cod. proc. pen. la contestazione della edificazione di box-garages invece della primitiva costruzione abusiva di una delimitazione con serrande dello stesso spazio per creare nuovi volumi. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, il P.M. aveva proposto ricorso deducendo la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 516, 518 e 522 stesso codice, in quanto la dichiarata nullità non sussisteva, perché non era stato contestato un fatto nuovo, ma un fatto diverso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)