Sez. L, Sentenza n. 10248 del 26/07/2001 (Rv. 548527 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Lavoratori in mobilità - Selezione ai fini dell'assegnazione dei predetti alla realizzazione di un progetto sulla base dei requisiti professionali - Disciplina nel vigore dell'art. 14 del D.L. n. 299 del 1994, convertito in legge n. 451 del 1996 e del D.M. 29 settembre 1995 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Possesso di capacità compatibili con i requisiti professionali richiesti per l'attuazione dei progetti - Potere dell'amministrazione interessata di richiedere un determinato titolo di studio - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In tema di lavori socialmente utili, la scelta dei lavoratori in mobilità da assegnare alla realizzazione di un progetto, nella vigenza della disciplina di cui all'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, poi richiamata, ad integrazione, dall'art. 1, secondo comma, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, era effettuata a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, d'intesa con gli enti e le amministrazioni interessate, sulla base di criteri che prevedevano, tra l'altro, il possesso di capacità compatibili con i requisiti professionali richiesti per l'attuazione dei progetti. In tale quadro normativo, la clausola, posta dall'amministrazione interessata, relativa al possesso di un determinato titolo di studio, deve ritenersi illegittima, in quanto prevedente criteri di scelta sostitutivi o aggiuntivi rispetto a quelli già precisati dalla legge e dal decreto ministeriale menzionati.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano disposto l'assegnazione di un lavoratore in mobilità - che, laureato in filosofia, aveva poi maturato esperienze professionali quale responsabile della pianificazione, controllo e sviluppo aziendale - al progetto interregionale del lavoro del ministero della giustizia come collaboratore amministrativo contabile, dopo che questi, invitato per l'accertamento dei relativi requisiti, era stato dapprima avviato al predetto progetto e poi escluso dall'elenco per non essere in possesso del diploma di laurea in materie economiche, richiesto dalla convenzione tra il predetto dicastero e la GEPI, disapplicata, nell'occasione, dagli stessi giudici).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 1, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 29/09/1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)