Sez. U, Sentenza n. 445 del 16/06/2000 (Rv. 537646 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Atto amministrativo applicativo di atto generale - Posizione giuridica del privato destinatario dell'atto applicativo - Lesione di diritto soggettivo - Configurabilità - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Atto amministrativo generale - Disapplicabilità "incidenter tantum" - Conseguenze in materia di selezione sulla base dei requisiti professionali di lavoratori in mobilità ai fini dell'assegnazione a lavori socialmente utili.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In presenza di una norma di legge che abilita una pubblica amministrazione a porre in essere un atto generale, a seguito e alla stregua del quale vengono poi emessi i singoli atti applicativi, la posizione del privato assume la consistenza di diritto soggettivo, tutelabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, nella misura in cui si faccia valere un diritto, che si assume essere stato leso (stante la violazione di norma regolante la specifica materia) dal singolo atto attuativo del provvedimento generale, il quale ultimo potrà eventualmente essere disapplicato "incidenter tantum" dal giudice ordinario. Ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda diretta all'accertamento del diritto di un lavoratore in mobilità ad essere assegnato alla realizzazione di un progetto socialmente utile (nel quadro della disciplina posta dall'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994 n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994 n. 451), a seguito della sua esclusione per il mancato possesso dei requisiti professionali, così come specificati con provvedimento generale (e, nella specie, con convenzione stipulata tra Ministero della Giustizia e la Gepi s.p.a.).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)