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Sez. 2, Sentenza n. 7588 del 24/01/1973 Ud. (dep. 29/10/1973) Rv. 125284 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125284-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate anche solo in base ai precedenti penali, perche in tal modo si opera pur sempre, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore della personalita dell'imputato, che non viene ritenuto meritevole dell'attenuante in parola. Ma tale giudizio di disvalore deve trovare obiettiva rispondenza nelle risultanze processuali, giacche, diversamente, la motivazione sarebbe inficiata dal travisamento delle stesse: e deve rispondere obiettivamente alle risultanze processuali non soltanto l'esistenza dei precedenti penali ma anche la valutazione di gravita che il giudice vi attribuisce, giacche la valutazione negativa della personalita dell'imputato (posta a base del diniego delle attenuanti generiche) non e tanto nella esistenza di precedenti penali quanto nel giudizio di gravita degli stessi. (fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha ritenuta inadeguata la motivazione del diniego delle attenuanti con riferimento ai precedenti penali 'pessimì, mancando la giustificazione di tale valutazione, quanto meno con un giudizio di relativita nei rapporti con il procedimento deciso, in precedenti penali costituiti da alcune condanne a sola pena pecuniaria per il reato di emissione di assegno a vuoto). (V 123714, anno 1973, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)