Sez. 2, Sentenza n. 1936 del 09/01/1986 Ud. (dep. 11/03/1986) Rv. 172060 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE: INADEGUATA MOTIVAZIONE DI DINIEGO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE: INADEGUATA MOTIVAZIONE DI DINIEGO.*
Le attenuanti generiche possono essere negate anche solo in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore della personalità dell'imputato. Tale giudizio di disvalore, però, deve trovare obiettiva rispondenza nelle risultanze processuali, giacché, diversamente, la motivazione sarebbe inficiata dal travisamento delle stesse, alle quali deve rispondere obiettivamente non soltanto l'esistenza dei precedenti penali, ma anche la valutazione di gravità che il giudice vi attribuisca, poiché la valutazione negativa della personalità dell'imputato - posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche - non è tanto nell'esistenza di precedenti penali quanto nel giudizio di gravità degli stessi. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto inadeguata la motivazione del diniego delle attenuanti perché, senza trarne alcuna conclusione in ordine alla personalità, i giudici avevano fatto un mero richiamo ad una assoluzione per insufficienza di prove da un furto, non giustificando in tal modo la valutazione negativa attribuita a tale precedente giudiziario in relazione al procedimento deciso ed ai vari elementi favorevoli dedotti nei motivi di appello). (Conf mass n 125284; (Conf mass n 148066; (Conf mass n 170473).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)