Sez. 2, Sentenza n. 3657 del 29/10/1975 (Rv. 377862 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI A CARICO DEL CLIENTE - VALORE DELLA CAUSA - INDICAZIONE NELLA PARCELLA - CONTROLLO DEL GIUDICE SULL'ESATTEZZA DELLA INDICAZIONE - OBBLIGATORIETA - MANCATA CONTESTAZIONE DEL VALORE INDICATO - IRRILEVANZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI A CARICO DEL CLIENTE - VALORE DELLA CAUSA - INDICAZIONE NELLA PARCELLA - CONTROLLO DEL GIUDICE SULL'ESATTEZZA DELLA INDICAZIONE - OBBLIGATORIETA - MANCATA CONTESTAZIONE DEL VALORE INDICATO - IRRILEVANZA.*
In materia di liquidazione degli onorari spettanti al difensore nei confronti del cliente, la mancata contestazione del valore della causa indicato nella parcella non esime il giudice dall'Obbligo di controllare, anche di ufficio, la esattezza di tale indicazione.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 27, DM 30/05/1969 art. 5, DM 30/05/1969 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)