diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 23/10/1979 (Rv. 402108 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - CONTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA PARTE DEL CLIENTE - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE - VALORE DELLA CAUSA - MANCATA CONTESTAZIONE - IRRILEVANZA - POTERI DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1979-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402108-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - CONTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA PARTE DEL CLIENTE - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE - VALORE DELLA CAUSA - MANCATA CONTESTAZIONE - IRRILEVANZA - POTERI DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE.*

In materia di liquidazione degli onorari, diritti e spese spettanti al difensore nei confronti del cliente, in caso di contestazione delle prestazioni professionali il giudice non e vincolato dal parere del consiglio dell'ordine ed e tenuto ad accertare se le prestazioni dedotte siano state in concreto effettuate, nei limiti in cui il creditore istante abbia assolto il relativo Onere probatorio, mentre la mancata contestazione del valore della causa indicato in parcella non esime il giudice dall'Obbligo di controllare, anche d'ufficio, l'esattezza di tale indicazione. (Conf 2101/77, mass n 385823; (Conf 3657/75, mass n 377862).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 27, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)