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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 263 del 12/01/2016 (Rv. 638821 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Concessionario di un'area demaniale marittima titolare di stabilimento balneare - Distinzione tra la concessione della mera disponibilità dell'area e quella che comporta la collocazione di opere stabili - Costituzione di un diritto reale di superficie - Applicabiliità dell'imposta.
Stato
decisa il 2016-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638821-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili, qualora il concessionario di un bene demaniale ottenga anche il riconoscimento della facoltà di edificare e mantenere sul bene una costruzione più o meno stabile, consistente in opere edilizie o assimilate, si configura una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente carattere temporaneo e soggetta a peculiare regolamentazione quanto alla sua costituzione ed alla sua estinzione, con conseguente applicazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)