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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3761 del 18/02/2014 (Rv. 630052 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Concessionario di area demaniale destinata a stabilimento balneare - Autorizzazione a collocare opere stabili - Titolarità di diritto di proprietà superficiaria - Soggezione all'imposta per l'annualità antecedente all'entrata in vigore dell'art. 18 della legge n. 388 del 2000 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630052-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, il concessionario di un area demaniale, su cui insista uno stabilimento balneare, è titolare di un diritto di proprietà superficiaria sulle opere stabili ivi legittimamente collocate, restando, conseguentemente, soggetto all'imposta anche per le annualità (nella specie il 2000) anteriori al 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore dell'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 18, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)