Sez. 3, Sentenza n. 578 del 02/03/1973 (Rv. 362654 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - DECISIONE DELLA CAUSA - RICHIAMO DI UN CONTRATTO COME FATTO STORICO - FATTO PACIFICO TRA LE PARTI - RITUALE PRODUZIONE E REGISTRAZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - DECISIONE DELLA CAUSA - RICHIAMO DI UN CONTRATTO COME FATTO STORICO - FATTO PACIFICO TRA LE PARTI - RITUALE PRODUZIONE E REGISTRAZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Qualora nella decisione di una causa, il giudice faccia richiamo all'esistenza di un negozio (nella specie, un contratto preliminare di vendita immobiliare) per il quale e richiesto l'atto scritto ad substantiam ovvero ad probationem, ma il negozio stesso sia richiamato non quale titolo giuridico fonte di diritti od obbligazioni formanti oggetto delle domande dei contendenti, bensi unicamente quale dato storico antecedente ed utile per la ricostruzione dei fatti, non occorre che si tratti di atto registrato e ritualmente prodotto in causa. Ne tale esigenza scaturisce dal dovere di decidere secundum alligata et probata, se quel dato storico utilizzato era acquisito come del tutto pacifico fra le parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 87, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 87, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)