Sez. 5, Sentenza n. 1612 del 25/01/2008 (Rv. 601693 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici per l'acquisto della prima casa - Contestazione dei presupposti - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria - Modalità di assolvimento - Produzione in giudizio dell'estratto di informativa dell'anagrafe tributaria - Sufficienza - Esclusione - Produzione dell'atto di acquisto di altro immobile - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente il diritto a godere dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa, l'Amministrazione stessa ha l'onere di provare il previo acquisto di altri immobili da parte del contribuente attraverso la produzione dei relativi atti, i quali, per essere soggetti a registrazione, sono necessariamente in suo possesso. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della dimostrazione della titolarità di più immobili da parte del contribuente, la produzione in giudizio di una stampa del risultato dell'interrogazione della banca dati dell'anagrafe tributaria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)