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Sez. 1, Sentenza n. 1588 del 23/04/1975 (Rv. 375179 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - RELATIVO PROCEDIMENTO - CARATTERE CONTENZIOSO - CONSEGUENZE - RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO - NORMATIVA DEL GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - INAPPLICABILITA - TERMINI ORDINARI DI COMPARIZIONE - ESCLUSIONE - RITO IN CAMERA DI CONSIGLIO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375179-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - RELATIVO PROCEDIMENTO - CARATTERE CONTENZIOSO - CONSEGUENZE - RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO - NORMATIVA DEL GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - INAPPLICABILITA - TERMINI ORDINARI DI COMPARIZIONE - ESCLUSIONE - RITO IN CAMERA DI CONSIGLIO - APPLICABILITA.*

Dal carattere contenzioso del procedimento per l'ammissione dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita naturale, previsto dall'art 274 cod civ nel testo modificato dall'art 2 della legge 23 novembre 1971 n 1047, e dalla conseguente esigenza del rispetto del contraddittorio, non deriva l'applicabilita delle norme dettate per il processo ordinario di cognizione, ne, in particolare, dei termini di comparizione fissati dall'art 163 bis cod proc civ; detto art 274 cod civ, infatti, anche nel testo modificato, prevede il rito della camera di consiglio, di cui agli artt 737 e segg cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Legge 23/11/1971 num. 1047 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)