Sez. 1, Sentenza n. 3286 del 19/05/1981 (Rv. 413864 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - IN GENERE - PROCEDIMENTO RELATIVO - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - UNICITA DEL PROCEDIMENTO - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PLURALITA DI EREDI DEL PRESUNTO GENITORE - CRITERIO DEL CUMULO SOGGETTIVO EX ART 33 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - IN GENERE - PROCEDIMENTO RELATIVO - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - UNICITA DEL PROCEDIMENTO - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PLURALITA DI EREDI DEL PRESUNTO GENITORE - CRITERIO DEL CUMULO SOGGETTIVO EX ART 33 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Pur articolandosi in due fasi, una preliminare e l'altra contenziosa, il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale - che ha inizio con la proposizione del ricorso per l'ammissibilita dell'Azione e prosegue con ordinaria citazione - e unico e tale unicita fa si che entrambe le fasi debbano svolgersi davanti allo stesso giudice; questo si identifica nel tribunale territorialmente competente in ordine alla fase contenziosa secondo la disciplina ordinaria della Competenza per le azioni di stato con applicazione del principio del foro generale delle persone fisiche, con la conseguenza, nel caso di pluralita di eredi del presunto genitore, dell'applicabilita del criterio del cumulo soggettivo ex art 33 cod proc civ, sia perche tale norma e compatibile anche con la fase preliminare, strutturata secondo il modello del rito in camera di consiglio, sia perche l'esclusione della sua applicabilita comporterebbe la proposizione di tante domande in tanti luoghi diversi quanti sono quelli di residenza o domicilio dei legittimati passivi, in contrasto con l'esigenza dell'unicità del processo derivante dal litisconsorzio necessario fra i vari convenuti. (V 1967/77, mass n 385696; (V 1588/75, mass n 375179; (V 683/71, mass n 350488).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)