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Sez. 1, Sentenza n. 9753 del 18/07/2001 (Rv. 550794 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Impresa - Sede legale - Antecedente trasferimento della stessa non seguito dalla prosecuzione dell'attività - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550794-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

La competenza per la dichiarazione di fallimento spetta la Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva dell'impresa, senza che possano rilevare trasferimenti di detta sede nell'imminenza o successivamente alla dichiarazione di fallimento. In particolare assume rilievo decisivo, ai fini dell'individuazione del giudice competente, la situazione in atto al momento della presentazione della domanda, sicché non assume rilievo un trasferimento della sede sociale posteriore al deposito dell'istanza di fallimento con la conseguenza che in base al principio della "perpetuatio iurisdictionis" diviene irrilevante ogni successivo spostamento di sede; con l'ulteriore conseguenza che la presunzione di coincidenza della sede legale con la sede effettiva dell'impresa è superata quando si è provato che il trasferimento della sede legale nell'imminenza della dichiarazione di fallimento non abbia avuto alcun seguito concreto ed effettivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)