Sez. 1, Ordinanza n. 12285 del 10/06/2005 (Rv. 584263 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione della competenza per territorio - Fittizietà del trasferimento della sede legale - Presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva - Superamento - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, sussiste la competenza del tribunale del luogo in cui la società aveva precedentemente la propria sede legale in caso di fittizietà del suo trasferimento, mentre la presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva può essere superata nel caso in cui si dimostri che nella sede legale non è stato posto in essere alcun atto di gestione o decisione effettiva per la vita dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)