Sez. 3, Ordinanza n. 736 del 17/10/1968 Cc. (dep. 31/12/1968) Rv. 109825 - 01
SENTENZA PENALE - PROVVEDIMENTO SULLA FALSITA DI DOCUMENTI - FALSA ATTRIBUZIONE DI LAVORI ALTRUI IN UN CONCORSO - ISTRUTTORIA PROSEGUITA DOPO IL SOPRAGGIUNGERE DI CAUSA ESTINTIVA - DECLARATORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE E DICHIARAZIONE DI FALSITA DELL'ATTO - LEGITTIMITA.*
SENTENZA PENALE - PROVVEDIMENTO SULLA FALSITA DI DOCUMENTI - FALSA ATTRIBUZIONE DI LAVORI ALTRUI IN UN CONCORSO - ISTRUTTORIA PROSEGUITA DOPO IL SOPRAGGIUNGERE DI CAUSA ESTINTIVA - DECLARATORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE E DICHIARAZIONE DI FALSITA DELL'ATTO - LEGITTIMITA.*
Se nel corso della istruttoria, proseguita dopo il sopraggiungere della causa estintiva del reato, siano state raggiunte le prove sufficienti della falsita di un atto o, della falsa attribuzione di lavori altrui in un concorso, ai sensi degli artt.1, 3 e 5 legge 19 aprile 1925, n.475, il giudice con la sentenza che dichiara non doversi procedere legittimamente provvede anche alla dichiarazione di falsita dell'atto o di falsita della attribuzione, quando tale falsita risulti manifesta dalle prove raccolte, perche tale dichiarazione e dal legislatore richiesta obiettivamente a tutela della fede pubblica. (V.106943, anno 1968, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 380
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)