Sez. L, Sentenza n. 314 del 13/01/2003 (Rv. 559631 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Efficacia del giudicato penale in sede civile - Ammissibilità ex art. 654 cod. proc. pen. - Limiti - Fattispecie relativa al ccnl per i dipendenti RAI prevedente tra le ipotesi di licenziamento comportamenti del lavoratore astrattamente configurabili come delitto.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Il giudicato penale ha autorità nel giudizio civile diverso dal risarcimento dei danni, ai sensi dell'art 654 cod. proc. pen., quando oggetto del giudizio civile è un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti che sono oggetto del giudizio penale, il che avviene allorquando una specifica disposizione, legale, regolamentare o contrattuale, faccia derivare dal fatto posto in essere da un soggetto - che sia considerato come reato dalla legge penale e abbia formato oggetto della relativa imputazione - un ben determinato ed individuato effetto riguardo al diritto (o all'interesse legittimo) dedotto nel giudizio civile. Quando invece la norma contrattuale (nella specie, ccnl per i dipendenti RAI), siccome interpretata (correttamente) dal giudice di merito, individui tra i fatti disciplinarmente rilevanti ai fini del licenziamento le ipotesi delittuose previste dalla legge penale, ossia comportamenti in relazione ai quali sia astrattamente configurabile un delitto, senza ricollegare alcun effetto rilevante nel giudizio civile al fatto oggetto dell'imputazione penale, il giudice civile deve compiere un proprio autonomo accertamento senza dover attendere il previo accertamento dei fatti in sede penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 654, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)