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Sez. 3, Ordinanza n. 15014 del 15/07/2005 (Rv. 584721 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Giudizi diversi da quelli danno - Sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie in materia di processo penale con imputato minorenne.
Stato
decisa il 2005-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584721-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

In materia di rapporto tra giudizi civili e processo penale, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. pen., il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 cod. proc. civ. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen. (Sulla base di tale principio la S.C. ha annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto il giudizio civile di risarcimento del danno da reato, adottata in relazione a giudizio penale in cui, essendo gli imputati soggetti minori di età, non era ammessa la costituzione di P.C. e conseguentemente non poteva formarsi giudicato avente efficacia in sede civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)