Sez. 1, Sentenza n. 1284 del 23/04/1969 (Rv. 339947 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DEI TERZI - SOCIETA REALMENTE ESISTENTE - PRESUPPOSTI - ESTERIORIZZAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFERIBILITA DEL NEGOZIO AL PATRIMONIO SOCIALE - NECESSITA - SUSSISTENZA - CONCLUSIONE DEL NEGOZIO IN NOME DELLA SOCIETA - IRRILEVANZA.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DEI TERZI - SOCIETA REALMENTE ESISTENTE - PRESUPPOSTI - ESTERIORIZZAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFERIBILITA DEL NEGOZIO AL PATRIMONIO SOCIALE - NECESSITA - SUSSISTENZA - CONCLUSIONE DEL NEGOZIO IN NOME DELLA SOCIETA - IRRILEVANZA.*
La societa di persone realmente esistente, ma occulta, risponde di fronte ai terzi anche in difetto della C.d. 'esteriorizzazioné, ossia della prova di un comportamento dei soci apparenti idoneo a determinare in concreto l'incolpevole affidamento dei terzi circa l'esistenza della societa, essendo sufficiente che la societa esista di fatto - anche a prescindere da un accordo espresso fra le parti - e che il negozio donde trae origine la responsabilita sia comunque riferibile al patrimonio sociale - anche se il socio che concretamente lo ha posto in essere non abbia agito in nome della societa. (V. 1656-68, mass. N. 333450 2645-67, mass. N. 330042 2588-66, mass. N. 324983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)