Sez. 3, Sentenza n. 4292 del 17/11/1976 (Rv. 382998 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - SOLIDARIETA - SENTENZA PRONUNCIATA TRA CREDITORE E DEBITORE PRINCIPALE - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE - INSUSSISTENZA.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - SOLIDARIETA - SENTENZA PRONUNCIATA TRA CREDITORE E DEBITORE PRINCIPALE - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE - INSUSSISTENZA.*
Il principio secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori e applicabile anche all'obbligazione solidale fideiussoria, tanto piu che nella solidarieta fideiussoria l'interesse passivo non e collettivo, come nell'ordinaria solidarieta, ma e individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicche appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale, cui il giudicato si riferisce.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1943, Cod. Civ. art. 1944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)