Sez. 5, Sentenza n. 26008 del 20/11/2013 (Rv. 629317 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Giudicato di annullamento dell'avviso di irrogazione di sanzione pecuniaria formatosi nel giudizio tra l'ufficio creditore ed uno dei condebitori solidali - Possibilità, da parte di altro condebitore solidale di avvalersene - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
In tema di solidarietà tributaria, il condebitore solidale può opporre all'ufficio creditore il giudicato di annullamento dell'atto irrogativo di sanzione pecuniaria formatosi nel diverso giudizio tra detto ufficio e l'altro condebitore, trovando applicazione l'art. 1306, secondo comma, cod. civ. anche in ipotesi di pluralità di obbligazioni unificate dal medesimo scopo in quanto assunte nell'interesse esclusivo di uno dei condebitori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)