Sez. 1, Sentenza n. 1160 del 21/02/1996 Cc. (dep. 10/04/1996) Rv. 204304 - 01
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Udienza | Notifica dell'avviso - Termine di dieci giorni tra la data di notifica e quella dell'udienza - Inosservanza - Nullità - Natura della nullità.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Udienza
Il mancato rispetto del termine di dieci giorni liberi che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 678, comma primo, e 666, comma terzo, cod. proc. pen., devono intercorrere tra la notifica dell'avviso (al difensore ovvero all'interessato) e la data fissata per la trattazione in camera di consiglio di quanto è oggetto del procedimento innanzi al tribunale di sorveglianza non dà luogo a nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a nullità di carattere generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) -, stesso codice, che deve essere tempestivamente eccepita e, in quanto tale, è soggetta ai limiti di deducibilità di cui al precedente art. 182, come pure alla sanatoria di cui all'art. 184.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)