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Sez. 1, Sentenza n. 1481 del 11/03/1998 Cc. (dep. 11/06/1998) Rv. 210770 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AVVISI | Della data dell'udienza - Termine di dieci giorni - Mancato rispetto - Conseguenze - Nullità generale - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210770-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AVVISI

Nel procedimento di sorveglianza, quando la comunicazione della data dell'udienza sia stata eseguita senza il rispetto del termine di 10 giorni liberi previsto dall'art.666, terzo comma del cod. proc. pen., richiamato dall'art.678, deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178. lett. c), in quanto il mancato rispetto del detto termine menoma l'apprestamento della difesa sia da parte dell'interessato che del suo difensore, la cui partecipazione all'udienza camerale è prevista come necessaria dal quarto comma dell'art.666.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)