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Sez. 2, Sentenza n. 10834 del 10/11/1990 (Rv. 469709 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - ACCORDO FRA LE PARTI PER LA CESSAZIONE DELLA LITE SENZA PRONUNCIA DEL GIUDICE - TRANSAZIONE EX ART. 68 DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE - SUSSISTENZA - ACCORDO TRANSATTIVO INTERVENUTO DOPO LA CESSAZIONE DELLA LITE PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO E PREVIA REVOCA DEL MANDATO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469709-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - ACCORDO FRA LE PARTI PER LA CESSAZIONE DELLA LITE SENZA PRONUNCIA DEL GIUDICE - TRANSAZIONE EX ART. 68 DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE - SUSSISTENZA - ACCORDO TRANSATTIVO INTERVENUTO DOPO LA CESSAZIONE DELLA LITE PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO E PREVIA REVOCA DEL MANDATO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La transazione considerata dall'art. 68 della legge professionale forense (il quale, con riguardo all'ipotesi di giudizio definito con transazione, prevede l'Obbligo solidale delle parti al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese in favore degli avvocati e procuratori che hanno partecipato al giudizio stesso negli ultimi tre anni) è integrata da ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata; pertanto, la norma predetta è inapplicabile nel caso di accordo transattivo intervenuto fra le parti di un giudizio già cessato per la diversa (ed antecedente) causa costituita dalla rinuncia agli Atti del giudizio - previa revoca del mandato al difensore - ad opera di una di esse, salva la prova (gravante sul professionista revocato ed insoddisfatto) che la revoca e la rinuncia (la quale, di per sè, rimane atto unilaterale nonostante l'accettazione operatane ex adverso) siano state poste in essere in esecuzione di un precedente accordo con la controparte finalizzato a porre termine alla lite e ad eludere l'applicazione della norma medesima. (V 3722/78, mass n 393241).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, DPR 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)