Sez. 2, Sentenza n. 3722 del 25/07/1978 (Rv. 393241 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RINUNZIA SEGUITA DALL'ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - TRANSAZIONE EX ART 68 DELLA LEGGE N 1578 DEL 1933 - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - PAGAMENTO DEGLI ONORARI E RIMBORSO DELLE SPESE IN FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - OBBLIGO SOLIDALE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RINUNZIA SEGUITA DALL'ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - TRANSAZIONE EX ART 68 DELLA LEGGE N 1578 DEL 1933 - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - PAGAMENTO DEGLI ONORARI E RIMBORSO DELLE SPESE IN FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - OBBLIGO SOLIDALE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA.*
La rinunzia abdicativa all'Azione e agli Atti del giudizio, anche quando seguita dall'accettazione della controparte, non integra la fattispecie della transazione di cui all'art 68 della legge professionale forense n 1578 del 1933 e non genera, percio, l'Obbligo solidale delle parti al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati e procuratori partecipanti al giudizio. Tale rinunzia, infatti, e un atto unilaterale, che resta tale anche con l'accettazione della controparte (accettazione che non si fonde con la prima e costituisce a sua volta rinunzia), mentre nella citata ipotesi di transazione rientra ogni accordo che abbia l'effetto di estinguere la lite senza l'intervento del giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 306, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)