Sez. 3, Sentenza n. 6164 del 01/06/1991 (Rv. 472466 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni | Inosservanza - Improponibilità dell'azione - Rilevabilità d'ufficio.
Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni
L'azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di un veicolo per il quale è obbligatoria l'assicurazione non può essere proposta nei confronti della impresa assicuratrice o dell'impresa designata a norma dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, o anche soltanto nei confronti dello autore del fatto illecito e/o del responsabile civile, se non siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento dei danni a norma dell'art. 22 della citata legge; l'improponibilità dell'azione non preceduta dalla richiesta, nel termine prescritto, di cui all'art. 22 della citata legge n. 990 del 1969 è rilevabile anche di ufficio dal giudice di merito, essendo questo tenuto ad accertare le condizioni di proponibilità dell'azione anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo. (Conf mass n. 451349, sulla prima parte; (Conf mass n. 395379, sulla seconda parte; (Conf mass n. 405892, sulla seconda parte).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)