Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 27/02/1987 (Rv. 451349 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE - PROPONIBILITÀ - PREVENTIVA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALL'ASSICURATORE - NECESSITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE - PROPONIBILITÀ - PREVENTIVA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALL'ASSICURATORE - NECESSITÀ.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'Onere della preventiva richiesta del risarcimento del danno all'assicuratore - sempre che sia identificabile - ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, costituisce condizione per la proponibilità tanto dell'Azione diretta contro l'assicuratore stesso ex art. 18 della suddetta legge, quanto dell'Azione risarcitoria nei confronti del responsabile civile ai sensi dell'art. 2054 cod. civ.. (V 2659/82, mass n 420526).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)