Sez. 5, Sentenza n. 1863 del 26/11/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212520 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Funzione di adeguamento della pena al caso concreto - Motivazione - Uso di formule sintetiche - Sufficienza.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE
L'attenuante di cui all'art.62-bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla "estrema adeguatezza" della pena (fondata sulla valutazione della personalità e degli specifici precedenti) è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)