Sez. L, Sentenza n. 546 del 22/01/1991 (Rv. 470595 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato - Operatività ex art. 5, primo comma, legge n. 230 del 1962 - Effetti - Deroga a disposizioni anteriori contrastanti ancorché di un settore determinato - Fattispecie relativa al cosiddetto compenso "pro tempore" previsto per il solo personale di ruolo e non anche per quello straordinario o avventizio delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
L'art. 5, primo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230 - nello stabilire che ai prestatori di lavoro con contratto a termine spetta (oltre le ferie e la gratifica natalizia o tredicesima mensilità) "ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratti a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia incompatibile con la natura del contratto a termine" - detta una disposizione di carattere generale, aderente al principio di parità di trattamento (di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 1989), la quale deroga ad ogni altra disposizione anteriore con essa contrastante, ancorché specifica di un determinato settore quale quello dei pubblici servizi di trasporto in concessione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha cassato l'impugnata sentenza, la quale, sul rilievo della specialità della norma dell'art. 1 del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 - che rimette alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione - rispetto all'art. 5 della legge n. 230 del 1962, aveva ritenuto con il cosiddetto compenso pro tempore di cui all'art. 4 dell'accordo aziendale 17 aprile 1981, in quanto previsto per il solo personale di ruolo, non spettasse a quello straordinario o avventizio, stante il precetto della disciplina collettiva circa l'applicabilità delle clausole contrattuali al personale straordinario o avventizio solo in presenza di espresso richiamo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 15, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)