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Sez. L, Sentenza n. 8058 del 13/06/2000 (Rv. 537558 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Nuova classificazione del personale - Esclusione degli inidonei destinatari del programma di esodo ex legge n. 270 del 1988 - Validità - Fattispecie relativa all'accordo collettivo nazionale 13 maggio 1987.
Stato
decisa il 2000-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537558-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

In materia di inquadramento dei lavoratori autoferrotranvieri, deve ritenersi valida la clausola collettiva che escluda da nuove classificazioni del personale gli inidonei al servizio destinati al prepensionamento ex art. 3 della legge n. 270 del 1988, posto che la disciplina e la determinazione del trattamento economico dei dipendenti è riservata alla contrattazione collettiva ex art. 1 R.D. n. 148 del 1981 e che la differenza di disciplina per i lavoratori inseriti nei programmi di esodo è giustificata dall'assegnazione degli stessi a mansioni inferiori, ex art. 27 del Regolamento All. A del predetto R.D. (fattispecie relativa all'accordo collettivo nazionale 13 maggio 1987, concluso in vista dell'abrogazione della legge 1 febbraio 1978 n. 30 - regolante con carattere imperativo la materia della classificazione del personale - e applicabile a far data da tale abrogazione).

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)