Sez. 5, Sentenza n. 24582 del 11/01/2012 Ud. (dep. 20/06/2012) Rv. 252951 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE | Omessa consegna, da parte dell'agente postale, di corrispondenza ai destinatari - Integrazione del reato di cui all'art. 616 cod. pen.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE
Integra il reato di cui all'art. 616 cod. pen. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), la condotta di colui che, in qualità di agente postale addetto al recapito, ometta di consegnare ai destinatari la corrispondenza; né, a tal fine, rileva il fatto che essa non sia stata soppressa e sia stata successivamente rinvenuta, nella specie ad opera della polizia giudiziaria, anzitutto perché la condotta incriminata rientra, comunque, nell'ipotesi della distrazione di corrispondenza, specificamente sanzionata dall'art. 616, comma primo, parte terza, cod. pen., ed in secondo luogo perché la fattispecie di soppressione di cui all'art. 616 cod. pen. ricorre ogni volta che il destinatario venga privato per un tempo apprezzabile della corrispondenza indirizzatagli, considerato che, in ragione di detto iato temporale, essa è privata della sua funzione e, quindi, del suo valore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)